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I Criteri ambientali minimi negli acquisti verdi

I Criteri ambientali minimi negli acquisti verdi

Riflessioni sulle problematiche applicative e le soluzioni possibili per le forniture scolastiche

 

Published 28 settembre 2022 – © riproduzione riservata

All’interno dell’allegato 2 della procedura firmata dal commissario Domenico Arcuri per l’acquisizione di banchi scolastici e sedute, alla voce “Caratteristiche comuni” si richiedeva la conformità ai Criteri ambientali minimi (CAM) al fine di garantire la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. Si è ritenuto quindi necessario, ai fini di una maggiore comprensione delle ripercussioni sulla produzione di banchi e sedute, approfondire il percorso e le possibili migliorie in termini di soluzioni per le forniture scolastiche.

Il decreto dell’allora Ministero dell’ambiente dell’11 gennaio 2017, nell’allegato 1 definisce i CAM per la fornitura o il noleggio di arredi per interni. L’oggetto del decreto riguarda gli approvvigionamenti pubblici di diverse tipologie di prodotti quali, ad esempio, mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archivio e lettura, prodotti con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale. Fin dalla loro entrata in vigore, i CAM per gli arredi interni si sono caratterizzati per alcune difficoltà applicative, che hanno determinato la promulgazione del DM 3 luglio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 167 del 18 luglio 2019), il quale apporta alcune modifiche puntuali relative agli acquisti verdi in questo settore. Le modifiche apportate dal nuovo decreto erano per la quasi totalità già state oggetto dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’Ambiente a seguito di quesiti posti dai diversi attori della filiera di approvvigionamento: stazioni appaltanti, produttori e distributori di prodotti.

 

L’importanza dei CAM nei contratti pubblici

Come noto, l’articolo 34 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone non solo l’obbligatorietà dei CAM, ma anche evidenti effetti premianti che conseguono alla puntuale applicazione degli stessi. Precisamente: “Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare […] I Criteri ambientali minimi, […] in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’obbligo […] si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione”.

Inserendo i CAM nella lex specialis di gara indipendentemente dall’importo dell’affidamento, la pubblica amministrazione concretizza gli obiettivi di tutela ambientale che le derivano anche dai “Programmi d’azione” comunitari e nazionali per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici. Nel fare ciò, l’obiettivo delle stazioni appaltanti è quello di ottenere prodotti, servizi e lavori sostenibili sotto il profilo ambientale e sociale, ma anche quello di attivare una sorta di circolo virtuoso nel mondo dei contratti pubblici, tale per cui l’operatore economico in grado di conformarsi ai CAM induce gli altri operatori ad “adeguarsi”, proprio per poter ottenere le stesse condizioni minime di partecipazione e/o gareggiare con pari competitività.

 

Alcune riflessioni di fondo

Il DM 11 gennaio 2017 contiene 12 specifiche tecniche, 1 clausola contrattuale e 4 criteri premianti delle offerte. Tra i contenuti dei CAM per arredi interni le specifiche tecniche sono sicuramente i criteri più importanti in quanto ai sensi dell’articolo 34 del Codice dei contratti pubblici rappresentano condizioni minime di conformità per partecipare alle gare d’appalto pubbliche: 9 delle 12 specifiche tecniche sono riferite ai principali materiali e componenti utilizzati per la produzione degli arredi come legno e pannelli a base di legno, metalli, plastiche, tessili e imbottiture.

Tale scelta è motivata dal fatto che, analizzando il ciclo di vita degli arredi, si evince che i principali impatti ambientali risiedono nella produzione dei materiali e dei componenti che li costituiscono, piuttosto che nella fase di assemblaggio. Tra le specifiche tecniche ad esempio:

  • il criterio 3.2.2 si riferisce al livello di emissione di formaldeide da pannelli a base di legno che deve essere inferiore al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 secondo la norma EN 13986 allegato B. La conformità a tale criterio deve essere dimostrata attraverso un test realizzato da un laboratorio accreditato
  • il criterio 3.2.4 riguarda il contenuto di composti organici volatili nei prodotti vernicianti che non deve superare il 5% peso/peso misurato secondo la norma ISO 11890-2. Anche in questo caso l’evidenza di conformità al criterio è un test realizzato da un laboratorio accreditato
  • il criterio 3.2.6 riguarda il legno massello o pannelli a base di legno (truciolare, multistrato, ecc) che devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile o essere costituito da legno riciclato. Come evidenza di conformità a questo criterio è richiesta la certificazione FSC o PEFC per il legno vergine, e la certificazione FSC Recycled o PEFC Recycled™ per quello riciclato, oppure la certificazione di prodotto che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o equivalenti), o ancora un’autodichiarazione ambientale di tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità
  • il criterio 3.2.7 riguarda le parti in plastica (escluse quelle termoindurenti) che costituiscono l’arredo. Se queste superano il 20% del peso totale del prodotto, il contenuto medio riciclato delle parti di plastica (imballaggio escluso) dev’essere almeno pari al 50% peso/peso. Sono conformi al criterio i prodotti provvisti di una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy®, Plastica Seconda vita o equivalenti) o un’autodichiarazione ambientale di tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.

I criteri 3.2.10 e 3.2.11 si riferiscono al prodotto finito, in particolare rispettivamente al fatto che gli arredi offerti alla pubblica amministrazione devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza, nonché progettati in modo da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le componenti possano essere riutilizzate o riciclate. Il criterio 3.2.12 invece si riferisce agli imballaggi che devono essere costituiti da materiale riciclato per almeno l’80% se in carta o cartone, per almeno il 60% se in plastica.

 

Le correzioni apportate ai CAM arredi interni

Il DM 3 luglio 2019, come detto, ha apportato alcune modifiche ai contenuti dei CAM arredi interni andando a correggere alcuni errori:

  • nel criterio 3.2.1 (relativo alle sostanze pericolose contenute nei componenti, parti o materiali usati per la fabbricazione degli arredi), al punto 6, è stato eliminato il riferimento all’uso del nickel e del cromo esavalente nelle operazioni di placcatura, anche alla luce dei cambiamenti avvenuti nel tempo e della documentazione comunitaria di riferimento
  • nel criterio 3.2.3 (relativo ai contaminanti nei pannelli di legno riciclato), sono stati aggiunti i simboli degli elementi chimici riportati in tabella e una specifica inerente il creosoto che deve essere identificato attraverso il Benzo(a)pyrene (Idrocarburo Policiclico Aromatico cancerogeno per l’uomo)
  • nel criterio 3.2.5 (relativo ai residui di sostanze chimiche per tessili e pelle), il valore limite del cromo è stato alzato da ≤ 2 a ≤ 200, come previsto nel Toolkit europeo e dall’Ecolabel UE
  • nel criterio 3.4.1 (relativo all’emissione di composti organici volatili – COV – dei prodotti finiti o dei manufatti), è stato eliminato il riferimento di 28 giorni per la durata della prova di verifica del criterio.

 

Criticità applicative

Dall’esperienza ormai pluriennale di applicazione dei CAM arredi interni emergono alcune difficoltà applicative, soprattutto per le seguenti specifiche tecniche:

  • il criterio 2.7 (relativo alla plastica riciclata) prevede che se il contenuto totale di materiale plastico (escluse le plastiche termoindurenti) supera il 20% del peso totale del prodotto, il contenuto medio riciclato delle parti di plastica (imballaggio escluso) deve essere almeno pari al 50%: tale percentuale sembra non garantire il mantenimento d’imprescindibili caratteristiche prestazionali (come la robustezza) che questi materiali devono garantire. Non è un caso che per la certificazione Ecolabel UE degli arredi si richieda una percentuale di plastica inferiore alla soglia richiesta dai CAM (30%)
  • il criterio 2.10 (relativo ai requisiti del prodotto finale) stabilisce che i prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza: tale criterio è di difficile applicazione quando gli arredi vengono realizzati su misura e non in serie
  • il criterio 2.12 (relativo all’imballaggio) prevede una soglia di materiale riciclato pari al 60% per gli imballaggi in plastica che risulta attualmentedifficile da garantire per il settore.

Si auspica che il percorso di revisione e aggiornamento del DM 11 gennaio 2017 (che ha portato all’approvazione dei nuovi CAM attraverso il DM 23 giugno 2022 n. 254, in vigore dal 6 dicembre 2022) possa rendere più agevole la conformità alle disposizioni normative per gli operatori del settore che rivolgono la propria offerta agli enti pubblici.

 

 

 

Autore

  • Paolo Fabbri

    Presidente e socio fondatore di Punto 3 srl, da oltre quindici anni è uno dei maggiori esperti italiani di GPP (Green Public Procurement) e di Criteri Ambientali Minimi (CAM). Ha preso parte a diversi gruppi di lavoro-coordinati dal Ministero della Transizione Ecologica -per la definizione dei CAM in particolare per i seguenti ambiti di approvvigionamento pubblico: Arredi per interni, Arredo urbano, Ristorazione, Pulizia ed eventi culturali

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